Quali usi possono o non possono fare i privati delle opere tutelate dal diritto d’autore?
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Quali usi possono o non possono fare i privati delle opere tutelate dal diritto d’autore?
Premessa
Il diritto d’autore garantisce all’autore o all’autrice rispettivamente ai loro successori il diritto di determinare se, quando e come la loro opera verrà utilizzata. In questo modo viene anche garantito un compenso per l’utilizzo delle opere da loro create. La vitalità culturale e la creazione di nuove opere possono essere promosse solo se dall’utilizzo di opere tutelate scaturisce anche un ritorno finanziario adeguato.
Ma il diritto d’autore rispetta anche la sfera privata della propria casa consentendo di utilizzare le opere nell’ambito personale o di una cerchia di persone unite da stretti vincoli, come parenti o amici. Per tali copie private la legge prevede un compenso compreso nel prezzo dei supporti vergini (ad es. videocassette, DVD, ecc.) su cui i privati registrano opere tutelate. Le società di gestione incassano questi compensi dai produttori e dagli importatori di supporti vergini e li distribuiscono agli aventi diritto.
Questi compensi forfettari servono a tutti:
i consumatori e le consumatrici possono copiare opere tutelate dal diritto d’autore per scopi privati;
i creatori delle opere ricevono un compenso e
l’industria trae vantaggio dalla domanda di apparecchi riproduttori e di supporti vergini.
Nella sessione autunnale del 2007 il Parlamento svizzero ha deliberato varie modifiche e integrazioni del diritto d’autore attualmente vigente. I principi fondamentali dell’attuale legge – in particolare la licenza di copie private vincolata a un sistema di compensi forfettario – restano invariati, ma viene introdotta in particolare la tutela giuridica dei dispositivi tecnici di protezione. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2008.
Il diritto d’autore garantisce all’autore o all’autrice rispettivamente ai loro successori il diritto di determinare se, quando e come la loro opera verrà utilizzata. In questo modo viene anche garantito un compenso per l’utilizzo delle opere da loro create. La vitalità culturale e la creazione di nuove opere possono essere promosse solo se dall’utilizzo di opere tutelate scaturisce anche un ritorno finanziario adeguato.
Ma il diritto d’autore rispetta anche la sfera privata della propria casa consentendo di utilizzare le opere nell’ambito personale o di una cerchia di persone unite da stretti vincoli, come parenti o amici. Per tali copie private la legge prevede un compenso compreso nel prezzo dei supporti vergini (ad es. videocassette, DVD, ecc.) su cui i privati registrano opere tutelate. Le società di gestione incassano questi compensi dai produttori e dagli importatori di supporti vergini e li distribuiscono agli aventi diritto.
Questi compensi forfettari servono a tutti:
i consumatori e le consumatrici possono copiare opere tutelate dal diritto d’autore per scopi privati;
i creatori delle opere ricevono un compenso e
l’industria trae vantaggio dalla domanda di apparecchi riproduttori e di supporti vergini.
Nella sessione autunnale del 2007 il Parlamento svizzero ha deliberato varie modifiche e integrazioni del diritto d’autore attualmente vigente. I principi fondamentali dell’attuale legge – in particolare la licenza di copie private vincolata a un sistema di compensi forfettario – restano invariati, ma viene introdotta in particolare la tutela giuridica dei dispositivi tecnici di protezione. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2008.
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